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Etichettatura |
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Indicazioni generali sull'etichettatura L'etichetta dell'olio di oliva raccoglie le risultanze della storia del prodotto e, come tale, deve rappresentare il "biglietto da visita" dell'olio di oliva presentato al consumatore finale. L'etichetta deve pertanto fornire le necessarie informazioni per comprendere l'identità del prodotto, il suo livello di qualità e, possibilmente, le indicazioni sulle peculiari caratteristiche e sulla provenienza dell'olio. Tutta la materia è regolata sia a livello nazionale che a livello comunitario ed internazionale, come previsto dalle norme sotto riportate.
Indicazione dell'origine in etichetta L'indicazione dell'origine in etichetta per gli oli di oliva vergine ed extravergine rimane al momento una indicazione facoltativa, come stabilito all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1019/02. La designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato Membro o dalla Comunità o da un Paese Terzo – secondo le disposizioni applicative stabilite dal decreto 14/11/2003 che prevede, fra l'altro, il riconoscimento dell'impresa da parte dell'Ufficio regionale competente. Inoltre è possibile designare, a livello interno, i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) a norma del Reg. (CE) n. 510/06.
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